4. Conclusione.
È vero che il Garante rappresenta un elemento estraneo[ ] alla tradizione del nostro ordinamento giuridico, tuttavia si dovrebbe considerare, più che una novità assoluta, un ritorno al passato e insieme un superamento della moderna tripartizione dei poteri[ ]. E questa tensione si manifesta, come dimostrato dalle due decisioni della Cassazione, soprattutto in quest’ultima, nel punto di giunzione tra il "governo settoriale"[ ] della privacy, e il "controllo giurisdizionale" relativo, ossia riguardo alla opposizione al provvedimento del Garante, tra le due tendenze: una, qui rappresentata dal Tribunale di Roma, nel suo avventurarsi oltre le colonne d’Ercole dello Stato moderno pur di riconoscere la peculiarità del sistema – privacy; l’altra, impersonata dalla Cassazione, tendente ad integrare ad ogni costo il settore all’interno dell’ordinamento positivo.
Ma l’emarginazione dell’interessato dal punto focale della disciplina implica un problema ulteriore nel momento in cui si concede al Garante la legittimazione a partecipare al giudizio di opposizione. Da una parte l’istante, vistosi opporre il provvedimento favorevole dal resistente, rischia di vedere schiacciata la propria domanda dalla presenza ingombrante del Garante. Dall’altra parte proprio quest’ultimo si ritrova in un giudizio che non ha causato, eppure nella stessa posizione di parte che avrebbe nel caso in cui agisse per proprio conto.
A fronte di questa difficoltà "esterna" alla L. 675/1996, non si può fare a meno di notare come sia attuata al suo interno la concezione "partecipativa"[ ] dell’amministrazione, inaugurata a partire dalla L. 241/1990[ ], e in attuazione dei principi costituzionali propri della Pubblica Amministrazione, buon andamento e imparzialità, di cui all’art.97 Cost.: in presenza di un contraddittorio tra privati, l’organo rimane imparziale ma non diventa per questo "terzo", essendo tale qualità caratteristica essenziale del giudice.
Il tentativo di superare almeno "localmente" – ossia all’interno di specifici settori – la moderna tripartizione dei poteri non può che collegarsi con l’esigenza di partecipazione alla formazione delle decisioni da parte degli stessi destinatari.
E questo si nota soprattutto nel campo della privacy, che da una parte implica un coinvolgimento profondo della persona, e dall’altro ha uno sviluppo pervasivo in diversissimi settori dell’ordinamento.
Il ché porta a sostenere, concludendo, che, laddove sia necessaria una soluzione al problema giuridico, oggi sempre più non si può prescindere da una concezione dialettica del diritto[ ].
