SULLA NATURA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nota a Cassazione Civile, Sez. Ia, 20 maggio 2002, n. 7341
di Federico Costantini
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1. PREMESSA.
2. IL PROBLEMA DELLA NATURA DEL GARANTE.
2.1 La "terzietà" quale elemento (para) giurisdizionale.
2.2 La natura amministrativa.
3. IL POTERE "PARAGIURISDIZIONALE" DEL GARANTE.
3.1 I poteri delle Autorità Indipendenti.
3.2 "interesse pubblico riflesso" e tutela "rimediale ".
3.3 Poteri "paragiudiziali" e tutela "rimediale".
4. CONCLUSIONE.
1. Premessa.
È significativo che le prime pronunce della Corte di Cassazione "sulla privacy"[ ] riguardino la legittimazione processuale del "Garante per la Protezione dei Dati Personali"[ ]. Tale questione dipende, come si vedrà, dal problema della sua natura giuridica, il quale a sua volta è intimamente connesso in generale alla definizione delle Autorità Amministrative Indipendenti nel nostro ordinamento, e in particolare alle forme di tutela del diritto alla riservatezza all’interno del sistema della Legge 675/1996[ ].
Il caso oggetto della decisione qui annotata riguarda l’esercizio del "diritto di accesso" ex art.13 L. 675/1996 da parte del lavoratore dipendente nei confronti dell’assicurazione del proprio datore di lavoro, in particolare la sua richiesta di consultare i dati personali contenuti nella perizia medico – legale del sanitario incaricato dalla medesima.
Il Tribunale di Roma preliminarmente nega legittimazione passiva al Garante nel giudizio di opposizione al suo provvedimento[ ], argomentando dalla sua natura "paragiurisdizionale"; nel merito accoglie l’opposizione, distinguendo tra dati oggettivi e certi, rientranti nella tutela concessa dalla L.675/1996, e valutazioni, tra cui quelle mediche, facenti parte dell’iter interno di formazione della volontà del contraente – assicurazione, ed escluse dalla applicazione ditale disciplina.
La Corte Suprema, accolto il ricorso del Garante contro la pronuncia di rito, dispone la cassazione della sentenza per violazione del contraddittorio, e il rinvio al giudice di primo grado, confermando con la presente pronuncia l’orientamento già manifestato con la sentenza 8889/2001[ ], negando nel Garante una natura assimilabile alla figura del giudice, e ammettendolo quale parte nel giudizio di opposizione al suo provvedimento.