“IL COMMERCIO ELETTRONICO” TRA SOVRANITÀ E SUSSIDIARIETÀ
Primo commento al Decreto Legislativo 70 del 2003
di Federico Costantini

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Recentemente introdotto, il D.Lgs. 70/2003 [ ], in vigore dal 15 maggio 2003, rappresenta l’atteso adeguamento della nostra legislazione alla Direttiva europea 31/2000 "sul commercio elettronico" [ ]. Per un commento, insieme ad alcune riflessioni intorno alla "società dell’informazione", non si può non allargare l’attenzione ad altre norme, soprattutto in tema di tutela del consumatore, dal D.Lgs. 50/1992, al D. Lgs. 114/1998 [ ], al D.Lgs. 185/1999, o specificamente inerenti alla Rete, più o meno recentemente emanate: la Direttiva 58/2002 [ ], relativa alla tutela della riservatezza, ed il D.Lgs. 68/2003 [ ], in tema di "nuovo diritto d’autore" [ ].

1. Disciplina del "commercio elettronico" tra i secoli XX e XXI.

L’Unione Europea ha approvato la Direttiva 31/2000 con lo scopo dichiarato di creare un "quadro normativo" tale da armonizzare le discipline degli ordinamenti degli Stati membri, per favorire i "servizi della società dell’informazione"[ ], secondo il principio di proporzionalità nelle misure adottate rispetto all’obiettivo prefissato del "buon funzionamento del mercato interno" [considerando 10], facendo salva l’applicazione integrale delle riferibili alla tutela dei consumatori – 93/13/CEE, relativa alle clausole vessatorie, e 97/7/CE, relativa ai contratti "a distanza" -, stabilendo il principio della competenza sul controllo degli operatori nell’ordinamento "d’origine" [considerando 22], rendendo in tal modo irrilevante la localizzazione delle apparecchiature tecnologiche ai fini del loro "stabilimento" [considerando 19].
La questione fondamentale a questo punto non è semplice: in che senso la DIR. 31/2000 dovrebbe rappresentare un "quadro" normativo", e quindi una forma di "semplificazione"? Potrebbe trattarsi, invece, di una normativa semplicemente "ulteriore", forse più o meno opportuna, ma, in ogni caso, un insieme di regole che in effetti "complicano", che "si aggiungono", "disordinano" – se ce ne fosse bisogno – quelle che gli operatori economici devono già rispettare?
Il D.Lgs. 70/2003, quindi, sarebbe il "pennello" con cui il legislatore dipinge la tela secondo le dimensioni della "cornice", oppure, il coltello che ritaglia malamente un disegno già compiuto per adattarlo a un telaio di dimensioni più ristrette del previsto?
In termini sintetici e generali, la domanda potrebbe essere così posta: in che senso la disciplina è un "ordinamento nell’ordinamento", o forse, "ordinamento dell’ordinamento"?
Già si nota in effetti come la "fissità" dell’immagine del "quadro" nasconda una certa "dinamicità" che ne disvela il problema di fondo, con effetti ben concreti.
Per rispondere al quesito, intendo prima delineare sommariamente il contenuto normativo, per poi procedere all’analisi degli elementi che risultano più interessanti alla luce del problema. Occorre trattare anzitutto le norme che riguardano l’accesso alla Rete, in secondo luogo le disposizioni che riguardano i "prestatori" – coloro che utilizzano i "servizi" per la propria attività economica – sia nei contenuti informativi, sia nella previsione di una particolare procedura di "ingaggio" negoziale, e in terzo luogo, le regole – meramente riprodotte dalla Direttiva – rivolte agli stessi "fornitori", a coloro la cui attività è funzionale alla stessa sussistenza della "società dell’informazione". Soprattutto quest’ultimo aspetto presenta profili problematici.

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