LETTERATURA, LEGGE e SORTI dello STATO di DIRITTO
di Andrea Favaro

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Cuore, cuore, sballottato da travagli senza scampo,

Tieniti a galla; e, a rintuzzare dei malevoli le offese,

Sporgi avanti il petto. E piàntati dei nemici presso il campo,

Sui pié saldi; né il tuo gaudio, se tu vinci, sia palese,

Né ficcarti in casa, quando peri, a fare piagnistei.

No: gioir nei lieti eventi devi, e affliggerti nei rei,
Non mai troppo: ché al mortale – tocca or bene ed ora male

(Archiloco, Forza d’animo [VII sec. a. C.])

Il diritto è anche legge e comunque narrazione. Tramite questa narrazione chi utilizza la legge (a diritto o a torto) tenta di indicare l’orizzonte più adeguato nel quale riconoscere a ciascuno il ruolo che gli spetta all’interno di una comunità.

Anche per questo di diritto si “parla” anche nelle narrazioni altre, nella letteratura in specie, come pure in qualsiasi espressione umana ove il linguaggio ne è padrone. E dalla letteratura si possono cogliere moniti e insegnamenti, ma anche e soprattutto tradizioni e esperienze giuridiche diverse come differenti sono gli Autori di tali narrazioni e il contesto sociale (sempre parziale) in cui sono inseriti gli stessi, come ci invitano a riflettere Domenico Corradini H. Broussard e Franca Menichetti.

Narrazioni che non coinvolgono solo la letteratura (e le leggi) ma pure intere impostazioni dottrinali, le quali a loro volta corrono il perenne rischio di piegarsi (ed essere piegate) a letture differenti, distinte se non contrapposte. Utile allora tornare al “testo”, riconoscere il contenuto oltre la coltre della “vulgata”, testare la narrazione (autentica) lacerandone la narrazione comune. Questo è il tentativo audace, e non solo per questo meritorio, di Beniamino Di Martino, volto a investigare temi e dottrine note ma forse non altrettanto conosciute.

Conoscenza questa che deve sempre essere distinta dalla sapienza che altri saperi, nel caso di specie teologici, possono offrire da servigio alla disamina giuridico-politica in ordine ai fondamenti e alle condizioni presenti (non di certo feconde) dello “stato di diritto” (Maria Adele Carrai).

E così in un momento in cui lo stato di diritto pare sempre più una banderuola vittima del vento maggioritario di turno pare utile recuperare esperienze del passato, ma mai invero “passate”, per cogliere come l’ordinamento giuridico abbisogni di giustificazioni ulteriori alla sua esistenza che non può mai accontentarsi del mero dato normativo (Lucio Franzese). Esistenza di uno stato di diritto che lo stesso ordinamento non può garantire in piena autonomia, salvo divenire oggetto di giudizio senza reale fondamento, se non quello del brutale esercizio del potere da parte dei vincitori sui vinti (Giovanni Caruso).