DIRITTO E DIRITTI NELLA SOCIETÀ TRANSNAZIONALE
di Paolo Silvestri

A questo punto la sociologa-giurista approfondisce le ulteriori ragioni di questa diversità degli scenari istituzionali. Si tratta di andare "alla radice di un diverso modo di concepire la giuridicità e di congegnare i nessi giuridici tra società e soggetto pubblico". E ciò perché le ragioni di questa diversità contribuiscono a "trovare un criterio-guida per interpretare i cambiamenti giuridici oggi in atto con la globalizzazione". Al fondo di queste differenze rinviene: a) "diverse concezioni ideologiche e filosofiche, che hanno prodotto modi tipici di considerare il diritto e l’azione giuridica"; b) "diverse tecniche e strumentazioni giuridiche". Per ciò che concerne quest’ultime, il common law è "un diritto che aspetta di essere azionato "dal basso" per funzionare: esso, piuttosto che dispiegarsi come esecuzione di un comando che proviene dall’alto" (il "comando del sovrano" tipico di una concezione giuspositivista), "è affidato all’iniziativa di una parte che lo mette in moto e cerca di portarlo sul piano dei propri interessi". Questa è la ragione per cui il diritto americano sarebbe "naturalmente acconcio ad assecondare esigenze economiche". Ma l’azionabilità "dal basso", soprattutto nel caso del diritto americano, non riguarda solo il diritto privato: si pensi alle leggi che vengono spesso ridisegnata nelle corti o alle forme più tipiche di diritto "pubblico" che prevedono procedure di partecipazione dei privati. Per ciò che concerne il punto "b", in primo luogo, nella tradizione anglo-americana la diversità concerne lo stile di pensiero e di azione. "teorie dell’azione come quelle dello strumentalismo e del pragmatismo, che sono contributi specificamente americani al sapere filosofico, hanno ad esempio contribuito a imprimere al diritto una particolare valenza economica, rendendolo disponibile a registrare gli input "appropriativi" dei soggetti". In secondo luogo, l’Autrice si spinge ancora più indietro per spiegare le diverse concezioni alla radici dell’ordinamento giuridico europeo-continentale e di quello anglosassone, specie quello americano. Si tratterebbe in buona sostanza di "diversi tipi di razionalità". Utilizzando concetti derivati dalla teoria dei giochi e sviluppati da una prospettiva filosofica da T. Magri, la sociologa-giurista parla di razionalità "parametrica" e di razionalità "strategica", o meglio, come riassume nella premessa, "si tratta di diverse inclinazioni di razionalità dei soggetti: nel caso delle istituzioni europeo-continentali, questa era principalmente indirizzata verso l’autorità, in un dialogo di tipo verticale, mentre, nel caso delle istituzioni anglo-americane, la razionalità era rivolta soprattutto a rapporti intersoggettivi di natura competitiva". Ora, "queste due teorie della razionalità, che conducono a soluzioni diverse rispetto al problema dell’ordine sociale, possono essere fatte risalire a fino a Hobbes e a Hume e alle categorie del "contratto" e della "convenzione" da essi rispettivamente elaborate, che implicano ognuna uno dei due diversi tipi di razionalità. Il "contratto" di Hobbes ha implicazioni normative molto stringenti, che non possono essere messe in discussione. La "convenzione" di Hume conduce a un’idea pragmatica e procedurale di formazione delle regole, a uno scenario di tipo evolutivo, con riflessi normativi assai più incerti".
Sulla scorta di queste osservazioni è ora possibile comprendere quella che l’Autrice, nella premessa, asserisce essere "un’idea-guida che percorre il volume": "la globalizzazione ha una diversa valenza riformatrice nei paesi a cultura giuridica europeo-continentale e in quelli di common law. La globalizzazione implica, infatti, una sostanziale americanizzazione delle istituzioni, comportando una parziale disarticolazione del potere rispetto al territorio, creando istituzioni "market-friendly", ossia sensibili alla logica degli interessi e dei mercati, assumendo moduli giuridici di tipo pragmatico e flessibile, che contraddicono vistosamente i caratteri formalistici del sistema giuridico corrispondente all’ideologia giuspositivista". Per questo La globalizzazione crea un vero e proprio "shock culturale" al positivismo giuridico.
A questo punto la giurista-sociologa, per comprendere meglio come si è evoluto il rapporto tra economia e politica, e perché, come recita il titolo del paragrafo, "La globalizzazione: verso una nuova civiltà", intende approfondire quella che Lei chiama la "dimensione globalizzante dell’economia capitalistica" , disarticolandola nelle sue tre principali componenti:1) "la centralità assunta dagli interessi nell’agire sociale"; 2) "il rilievo della dimensione finanziaria specie a partire dalla fine del secolo scorso"; 3) "la rilevanza assunta dalla tecnologia nella vita delle imprese". "La prima dimensione consiste nella capacità degli interessi di costituire le basi di un linguaggio comune, che può travalicare gli steccati tra aggregati sociali diversi. La seconda dimensione riguarda la crescente capacità di astrazione delle misure monetarie che, pur mantenendo nessi significativi con gli stati, diventano sempre più capaci di attraversarne i confini. La terza dimensione riguarda l’inglobamento della tecnica e della sua implicita capacità globalizzante da parte del mondo delle imprese".