GIUSTIZIA e CULTURA nella SOCIETA’
di Andrea Favaro

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Orgoglio non irrida alla gagliarda

Opra, alle gioie ed alla sorte oscura;

E non disdegni vanità beffarda

De’ poveri la storia breve e pura

(Thomas Gray, Elegia scritta in un cimitero di campagna [1750])

 

 

Spesso chi si occupa di tematiche giuridico-politiche, per interesse per professione o anche solo per dovere poco importa, è ben consapevole che la domanda ultima (ma in verità sempre la prima) è quella relativa alla “giustizia”: cosa è giusto?

Domanda che ha affascinato in termini imperituri l’esperienza umana e che ha rinvenuto nel corso del tempo risposte diverse, da Aristotele a Rawls, che hanno comunque testimoniato una insufficienza in termini di efficacia generalizzata, anche perché collocate (e quindi limitate) nello spazio di una teoria o nel tempo di una società.

Giustizia e società in ogni era hanno giocato un ruolo biunivoco tanto da far dire ad alcuni che non può esservi “giustizia” se non all’interno di relazioni sociali, non può esservi giustizia se non “giustizia sociale”. E così l’endiadi si è fatta largo tra esperti e gente comune, venendo pure assunta quale parametro di giustificazione di intere teorie, come propone il Fondo di Beniamino Di Martino.

La questione “giustizia sociale”, spiega Di Martino, non ha sempre ricevuto un approfondimento adeguato sull’attributo “sociale” anche per la assenza di una riflessione culturale seria, e non parziale, circa il paradigma della “giustizia”.

Riflessione culturale che è posta al centro anche del saggio di Greta Gusi, la quale evidenzia il rapporto intrinseco tra diritto e cultura e all’interno dello stesso evidenzia i limiti che l’argomentazione giuridica, specie penalistica, incontra nell’esperienza concreta della condotta umana, sempre condizionata da presupposti culturali che, oggi, riconoscono un revirement di interesse e importanza a causa del necessitato imporsi del c.d. “multiculturalismo”.

Altro ambito d’indagine, nuovo ma anzi antico, è quello offerto dal contributo di Lucio Franzese circa il rapporto tra individualismo e statalismo, cifra ermeneutica sempiterna di ciascun ordinamento giuridico, alla luce della questione ambientale come è stata affrontata dai recenti pronunciamenti pontifici. Sulla scia di tale riflessione si collega in termini di contrapposizione critica il contributo di Chiara Pagallo, tutto versato nell’indicare prospettive nuove e sempre antiche nel riconoscimento di diritti che spontaneamente possono (o meno) derivare da semplice pretese.

Pretese che si dicono di matrice “culturale” ma che spesso in realtà esprimono esigenze più banalmente, ma non per questo con minore pregnanza, “sociali” e che, come tali, solo in termini di “fissità interlocutoria” possono pretendere, appunto, di significare una piccola porzione di “giusto” adeguata ad un dato momento storico e a un definito contesto territoriale.

Anche in questi termini, quindi, possiamo anche oggi dire che quando viene definito da molti “giusto” altro non è che il riconoscimento limitato, interlocutorio, cangiante dell’incrocio ondivago e sempiterno di cultura e società.