Sulla legge Cirami
PRO
di Alberto Berardi
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L’improba sfida che vorremmo lanciare con questo intervento è quella di dar corso ad una discussione della riforma del nostro rito penale, introdotta con la contestata "legge Cirami", senza cadere nella pochezza della polemica "partigiana" che ne ha segnato l’intero iter normativo.
Facciamo, anzitutto, un passo indietro.
Con ordinanza 29 maggio – 5 luglio 2002, n. 25693, le Sezioni Unite penali della Corte Suprema di Cassazione sollevano questione di legittimità costituzionale, per violazione della direttiva n. 17 dell’art. 2 della legge delega n. 81/1987, dell’art. 45 del c.p.p., nella parte in cui non prevede, tra le cause di rimessione del processo, il legittimo sospetto. Il 9 luglio successivo, il Senatore Cirami presenta (atto n. 1578) un proprio disegno di legge, che, tra le tempeste e le raffiche incrociate di una guerriglia del tutto indifferente ai temi del ragionamento giuridico, darà luogo all’approvazione della legge 7 novembre 2002 n. 261, modificativa degli artt. 45, 47, 48 e 49 del Codice di rito.
Lo "scandalo" che attinge tale novella risiede essenzialmente nella re-introduzione, all’art. 45 del c.p.p., della possibilità per il pubblico ministero presso il giudice che procede, per il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello, e per l’imputato, di formulare richiesta di rimessione del processo ad altro giudice, designato a’ sensi dell’art. 11 c.p.p., non solo quando "la sicurezza o l’incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili" (così il "vecchio" art. 45 c.p.p.), ma altresì quando tali "gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto" (così l’attuale art. 45 c.p.p.).
Trattasi, evidentemente, di una sorta di "ritorno all’antico", reintroduttivo del meccanismo della rimessione del processo, denominato della "legittima suspicione", nel senso già preveduto dall’art. 55 del vecchio codice di rito.
Dove risiede lo scandalo? Se tralasciamo la "tempistica" da circuito automobilistico dell’approvazione parlamentare della nuova disciplina, fors’anche legittimamente sospettosa, ci sembra che la canea partitico-mediatica e le sollevazioni di piazza che hanno accompagnato il percorso normativo debbano legittimamente, e senza sospetti, definirsi fuori luogo, o quantomeno "senza fissa dimora".
Cerchiamo di comprenderne le ragioni.
Il nuovo art. 45 c.p.p., anzitutto, nel recuperare la ratio della vecchia disciplina, esalta ed evidenzia, conformemente al dettato costituzionale, l’oggetto della tutela garantita dalla rimessione del processo ad altra sede giudiziaria (si badi, predeterminata normativamente secondo il meccanismo descritto dall’art. 11 c.p.p.), che è quello della regolarità dello svolgimento del processo e dell’imparzialità dell’organo che esercita la giurisdizione. Trattasi evidentemente di valori primari, la cui rilevanza costituzionale è indiscutibile, alla luce, soprattutto, del dettato di cui all’art. 111 Cost., che ha esplicitato l’imparzialità del Giudice quale connotazione imprescindibile dello stesso, che dev’essere protetta e salvaguardata, non solo dalle situazioni di compromissione della stessa, ma altresì dall’esposizione alla messa in pericolo.
L’argomento a contrariis in forza del quale la "guardia armata" dell’imparzialità del giudice risiederebbe, già in modo sufficientemente adeguato, nella disciplina delle incompatibilità, dell’astensione e della ricusazione del giudice (rinvenibile agli artt. 34 – 44 c.p.p.), a ben vedere, francamente non soccorre ad adiuvandum dei detrattori della nuova disciplina: l’astensione e la ricusazione, infatti, assumono un ruolo determinante ed efficiente soltanto quando è compromessa l’imparzialità del singolo giudice, ma nessuna garanzia di sorta esplicano quando è in gioco l’imparzialità dell’intero organo giurisdizionale, o del complesso di una sede giudiziaria. Ed è la cronaca a rammentarci come un’evenienza di tali fattezze, ancorché residuale, è tutt’altro che remota all’esperienza giudiziaria.
Pertanto, come primo approdo ermeneutico, dobbiamo rilevare come la nuova disciplina, seppur nell’àmbito di un istituto statisticamente residuale – e guai se non lo fosse! – esalta e completa la tutela del valore costituzionale dell’imparzialità della giurisdizione.
L’art. 45 c.p.p., includendo tra le cause di rimessione la "legittima suspicione", ingenerata, peraltro, non dalle manie da delirio onirico-persecutorio del richiedente, bensì da un preciso antecedente storico causale – le gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili – non ha fatto nulla di più o di diverso dall’estendere ad un evento perturbatore di "pericolo" – il legittimo sospetto – la tutela già preveduta per il corrispondente evento perturbatore di "danno" – il vulnus alla libera determinazione dei partecipanti al processo, ovvero alla sicurezza ed all’incolumità pubblica-: dove risiede lo scandalo?
Senza fissa dimora, verrebbe da replicare, ma corriamo il rischio di divenire ripetitivi.
Non sfugge, tuttavia, all’attenzione dell’interprete, come la denunziata presunta incostituzionalità dell’art. 45 c.p.p. debba riferirsi, negli intendimenti dei critici, ad una presunta violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, canonizzato al primo comma
dell’art. 25 della Cost.; di talché, accrescere la tutela costituzionale nel senso preveduto dall’art. 111 Cost. significherebbe pregiudicare l’ortodossia costituzionale dell’istituto, nel senso descritto dall’art. 25 Cost..
Orbene, a tacere della circostanza per la quale non vogliamo incorrere nel labirintico e sterile esercizio di ricerca di eventuali gerarchie confliggenti dei valori costituzionali, non possiamo tuttavia esimerci dal rammentare come, d’un canto, il principio da ultimo richiamato è concepito come oggetto di un diritto della persona – non si spiegherebbe, in contrario, la ragione per la quale la nostra legge processuale, agli artt. 21 e 491 c.p.p., nel prevedere della rigide scansioni di deducibilità dell’incompetenza per territorio del giudice, sostanzialmente, riconosce all’imputato la facoltà di accettare in concreto di essere distolto dal giudice naturale -, mentre, d’altro canto, l’imparzialità del giudice non può che assumere connotazione oggettiva ed irrinunziabile del processo, la cui espansione della tutela non può, pertanto, che essere accolta favorevolmente.
Non è dunque un caso se il Giudice delle leggi, già chiamato, illo tempore, a pronunziarsi sulla sospetta illegittimità costituzionale dell’art. 55 del c.p.p. del 1930, abbia affermato come (Corte Cost., sent. 27 aprile 1963 n. 50) l’istituto della rimessione del processo per legittima suspicione "non è in contrasto con l’art. 25 della Costituzione, mirando a soddisfare le gravi esigenze che, al pari del divieto di distogliere alcuno dal giudice naturale precostituito per legge, risponde ai principi costituzionalmente rilevanti dell’indipendenza e dell’imparzialità dell’organo giurisdizionale, e della tutela del diritto di difesa dell’imputato". Ancòra una volta, pertanto, non si rinvengono le ragioni dello strepito.
Non riteniamo, poi, che possa condividersi la censura avente ad oggetto ipotetici tratti di indeterminatezza della descritta fattispecie ingenerante la facoltà di richiesta di rimessione; la causa efficiente di quest’ultima, infatti, ci sembra descritta con ampio valore circostanziale – le gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo -, laddove anche l’effetto prodotto – il pericolo per l’imparzialità dell’organo giurisdizionale – ci sembra sufficientemente delineato.
La critica più insidiosa alla nuova disciplina, peraltro – e sul tema non ci si sottrae al confronto -, è quella connessa alla previsione, da parte del "nuovo" art. 47 c.p.p., secondo la quale, proposta la richiesta di rimessione del processo, accanto ad un’ipòtesi di sospensione facoltativa del giudizio a quo, che può essere disposta dal giudice procedente e dalla Corte di Cassazione, opera altresì un meccanismo di sospensione obbligatoria del giudizio in corso, "prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza".
I detrattori della ridetta disciplina, sul punto, sono inflessibili: la finalità della previsione richiamata è eminentemente dilatoria, persegue spudoratamente l’obiettivo di impedire – o quantomeno ritardare – la decisione giurisdizionale di merito. A monte di tale scelta, inoltre, non può che regnare la più bieca malafede: la Corte Costituzionale, infatti (Corte Cost., sent. 22 ottobre 1996 n. 353), aveva, in tempi non "sospetti", dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47 c.p.p., proprio nella parte in cui faceva divieto al giudice di pronunziare la sentenza fino a che non fosse intervenuta l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità, o di rigetto, della richiesta di rimessione; e ciò per evitare ogni "possibile abuso[che] determini la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell’efficienza del processo". Reintrodurre un meccanismo di sospensione automatica del procedimento, pur a fronte di un mònito della Consulta come quello testé succintamente richiamato, è scelta normativa che si commenta in rebus ipsis.
Nella nostra rappresentazione, per converso, tale decisione della Corte Costituzionale non è affatto spendibile come argomento di contrasto della disciplina novellata, e cerchiamo di spiegarne le ragioni militanti.
L’art. 47 c.p.p. dichiarato incostituzionale dalla Consulta, infatti, prevedeva un automatismo invincibile in punto di divieto di pronunziare sentenza, una volta proposta la richiesta di rimessione del processo. Conseguentemente, tale norma prestava certamente il fianco alla possibilità dell’abuso dilatorio, correttamente descritto dal Giudice delle leggi come funzionale ad "allontanare nel tempo la decisione di merito, con l’effetto di una probabile prescrizione dei reati e di un inevitabile riflesso negativo sul precario stato di efficienza dell’amministrazione della giustizia", plausibile abuso dilatorio che andava certamente paralizzato con la declaratoria di incostituzionalità in esame.
Ma tale rischio è certamente estraneo alla nuova disciplina, in forza della quale il meccanismo della sospensione necessaria del giudizio a quo opera soltanto, e nella misura in cui, la richiesta di rimessione del processo abbia già superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte, nei termini del meccanismo disciplinato dal comma 1° dell’art. 610 c.p.p.. Con il che, evidentemente, la previsione contempera in modo apprezzabile, da un lato, l’interesse per l’ordinamento ad evitare lo spendersi di energie giurisdizionali in modo inutile – quale sarebbe certamente la pronunzia di un decreto che dispone il giudizio o di una sentenza, da parte di un giudice successivamente sollevato da una pronunzia positiva sulla richiesta di rimessione -, laddove, dall’altro lato, impedisce un’utilizzazione strumentale in chiave inibitoria del meccanismo della rimessione, che non può produrre effetto sospensivo di sorta, ogniqualvolta la richiesta sia connotata da profili di inammissibilità.
Quanto al decorrere del termine di prescrizione, infine, l’art. 47 c.p.p., al comma 4°, prevede provvidamente che in ogni caso di sospensione del processo, anche quella facoltativa disposta dal giudice a quo o dalla Corte di Cassazione, i termini di prescrizione restino sospesi a’ sensi dell’art. 159 c.p., riprendendo il loro decorso solo dal giorno di rigetto o di declaratoria di inammissibilità della richiesta, ovvero, in caso di accoglimento, dal giorno il cui il processo previene, dinanzi al nuovo giudice designato, al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure della Corte Costituzionale che hanno attinto la precedente formulazione dell’art. 47 c.p.p., appaiono prive di rilevanza in concreto.
Siamo sostanzialmente giunti alla fine della nostra navigazione nel mare in tempesta della legge Cirami e, ci sia concesso, le gridate intemperie che temevamo di dover affrontare ci sembrano, tutto sommato, uno specchio d’acqua quieto e francamente navigabile: si badi, sempre e comunque disponibili ad affrontare qualsivoglia incresparsi delle onde.