Il concetto di “persona” nella legge “Sulla Privacy”.
di Federico Costantini

[103] E la dottrina più recente, contrappone privacy e Internet, non facendo altro che riproporre la questione qui affrontata con riferimento alla Rete delle Reti, limitandosi alla analisi del diritto positivo da una parte, e della tecnologia dall’altra, impostando quindi la questione su termini estremamente mobili da entrambe i lati. Convinzione comune sembrerebbe l’esistenza di una “… tendenza in atto da oltre un secolo nei paesi industrializzati: quanto più le nuove tecnologie sono suscettibili di provocare intrusioni nella vita privata e nella personalità, tanto più le categorie giuridiche e la tutela si arricchiscono…”, V. ZENO-ZENCOVICH, Appunti sulla disciplina costituzionale delle telecomunicazioni, cit., p. 403. Inoltre si afferma ancora la “… libertà in senso attivo, non libertà da ma libertà di, che è quella di valersi degli strumenti informatici per fornire e per ottenere informazioni di ogni genere. È il diritto di partecipare alla società virtuale, che è stata generata dall’avvento degli elaboratori elettronici nella società tecnologica: è una società dai componenti mobili e dalle relazioni dinamiche, in cui ogni individuo partecipante è sovrano delle sue decisioni”, V. FROSINI, L’orizzonte giuridico dell’Internet, in “Diritto dell’informatica e dell’informazione”, a cura di G. ALPA, (2000), n. 1, pag. 275.

[104] Già prima delle recenti modifiche si erano levate critiche al regime penale della L. 675/1996, per alcuni le sanzioni penali previste nella legge 675/1996 “tutelano in realtà la funzione amministrativa dell’Autorità garante… non proteggono direttamente il bene giuridico, non hanno ad oggetto la riservatezza, la dignità, l’identità personale ecc., bensì puniscono la disobbedienza nei confronti della Autorità garante, comunque, puniscono la trasgressione alle (l’inosservanza delle) regole amministrative per la disciplina dei beni giuridici predetti.” Da ciò il reato si configura come “reato di condotta”. F. SGUBBI, Profili penalistici, op. cit., p.758.

[105] N. IRTI, Geo-diritto, cit., p.466.

[106] Si cita Natalino Irti nel suo dialogo con Emanuele Severino: “I canali delle procedure – questi che potremmo chiamare nomo-dotti, poiché conducono le volontà dalla proposizione alla posizione di norme – sono pronti a ricevere qualsiasi contenuto. Ogni ipotesi può scorrere in essi: la disponibilità ad accogliere qualsiasi contenuto è indifferenziata verso tutti i contenuti.”, N. IRTI, E SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, , Roma – Bari 2001, secondo atto, p.45-46.