Il concetto di “persona” nella legge “Sulla Privacy”.
di Federico Costantini

In considerazione delle recenti modifiche, in conclusione, si può definire una “gerarchia” immaginaria di dati riferibili a una persona, in base al criterio della tutela giuridica crescente:

1. Alla base i “dati anonimi”, i quali non sono propriamente oggetto della normativa;

2. A un livello più alto, i “dati personali” caratterizzati dalla identificabilità della persona a cui si riferiscono.

2.1 All’interno si distinguono quelli di carattere “più che comune”, di cui all’art.24-bis, per cui la eventuale autorizzazione generale del Garante ha effetto “definitorio”, e contemporaneamente, visto che il trattamento può procedere senza il consenso dell’interessato in base a determinate procedure tecniche, il rispetto di queste ha valenza “sostitutiva” della volontà del privato.

2.2 I dati di carattere “comune” richiedono, come regime generale per il loro trattamento, il consenso dell’interessato[51].

2.3 Al quarto livello si stabiliscono i dati di cui all’art.686 c.p.p., i quali richiedono che si specifichino finalità, tipi di dati e precise operazioni da parte di una norma di legge oppure provvedimento autorizzativo del Garante. In questo caso la alternatività si realizza tra norma di legge e provvedimento del Garante.

2.4 A un livello intermedio possiamo collocare i neonati “dati semi-sensibili”, per cui non è necessario consenso scritto, ma una specifica autorizzazione del Garante. In questo caso sono alternativi la manifestazione di volontà dell’interessato e il provvedimento del Garante.

2.5 Al penultimo livello possiamo inserire i “dati sanitari”, i quali prevedono sia il consenso dell’interessato, sia quello di un congiunto, in caso di incapacità di agire, sia una autorizzazione del Garante, in mancanza di questi: la alternatività, per ragioni di urgenza, si realizza in questo caso tra la manifestazione di volontà dell’interessato e quella di un congiunto.

2.6 Al sesto e più alto livello di tutela si collocano i “dati sensibili”, i quali necessitano di consenso scritto e autorizzazione, che può essere anche “standard”, come riferito sopra. In questo caso, la volontà dell’interessato e il provvedimento del Garante sono condizioni cumulative per il trattamento[52].