IL PENALISTA DI FRONTE ALLE SCELTE DI FINE VITA [1]
di Giovanni Caruso
Università degli Studi di Padova

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Abstract

The issue of physician’s penal responsibility, against rejection of inmate’s treatments has become reason of large debate – in medical area and philosophical-ethics area – by the political and media exposure of tragical existential cases, respectively on years 2007 e 2008, of Piergiorgio Welby and Eluana Englaro. On this paper, the author try to provide a contribution clarifying complex bio-ethics subject moving by criminal law point of view, at first confronting with the sentence of “Riccio’s case”, then evaluating implications of “Englaro’s case”. In the background, the all-constant attention to constitutional implications of the right to health and therapeutical self-determination, with the  review of topic in the light of an investigation, sensitive to historical depth of right ratify by art. 32 of Italian Constitution. The result clearly visible of this study is represented by proposal of affronting, by juridical point of view, the issues of end of life without ideological constraint, and however exploit ontologically the sense that life, health, medicine and right submit in the existential experience of each one.

 

1. Il tema della responsabilità penale del medico a fronte di un rifiuto di cure del paziente è divenuto motivo di ampio dibattito – tanto in ambito medico, quanto in ambito etico-filosofico e giuridico – per l’esposizione politica e mediatica delle tragiche vicende esistenziali, rispettivamente nell’anno 2007 e 2008, di Piergiorgio Welby ed Eluana Englaro.

Ognuna di queste vicende ha sollecitato importanti riflessioni sul piano giuridico, oggi particolarmente vivide nel corso dei Lavori Parlamentari della Camera sul testo di legge relativo al cd. testamento biologico, già approvato dal Senato della Repubblica [2] .

Rimandando alla parte conclusiva del mio intervento alcune riflessioni sul testo di legge approvato dal Senato – e, come noto, oggetto di ampio dibattito, nonché spigolose polemiche –, vorrei richiamare l’attenzione anzitutto sui temi giuridici di maggior risalto dei due casi umani che hanno catalizzato l’attenzione nel corso degli ultimi due anni, e dai quali è giunta forse a maturazione la scelta politica – scientifiche, religiose, filosofiche, etc. – del nostro Legislatore di assumersi specifiche responsabilità in termini di regolamentazione normativa.

2. Per vero, le vicende di P.W. ed E.E., spesso impropriamente accostate sulla scia di una comune spinta emozionale della comunità, si sono caratterizzate diversamente per essenziali contesti esistenziali e sfondi problematici.

In via di estrema sintesi, nel caso di Piergiorgio Welby – soggetto affetto da una patologia neurodegenerativa tale da precluderne del tutto i movimenti ma non da oscurarne la lucidità, la coscienza e la possibilità di comunicare con il mondo esterno –, si è assistito all’esperienza giudiziaria di un medico anestesista che ne aveva assecondato l’espressa richiesta di interruzione delle cd. ‘terapie salvavita’, mediante il distacco del respiratore artificiale, somministrando altresì al paziente il trattamento farmacologico idoneo a evitare le indicibili sofferenze che il conseguente soffocamento avrebbe altrimenti determinato. Ne scaturiva, come noto, un procedimento penale a carico del medico in relazione all’ipotesi criminosa di omicidio del consenziente previsto dall’art. 579 c.p. (intitolato ‘Omicidio del consenziente’, il cui primo comma recita: “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni”), procedimento conclusosi con una sentenza di proscioglimento del G.u.p. presso il Tribunale di Roma del 23 luglio 2007.

Cercando di offrire una schematizzazione giuridica chiarificatrice del contesto problematico, occorre dire che, nel caso ‘Welby’, il giurista si è trovato in presenza di un’espressa, consapevole, matura e sofferta [3]  decisione del paziente di rifiutare la prosecuzione delle ‘terapie salvavita’, alla quale avrebbe fatto speculare riscontro il conseguente comportamento del medico, che, con contestuale sedazione del malato, avrebbe operato il distacco del respiratore artificiale, condotta dalla quale sarebbe poi conseguito il decesso di Piergiorgio Welby.

Nel caso di Eluana Englaro, invece, la situazione è stata quella di una donna ormai da sedici anni in stato vegetativo permanente (non persistente) in conseguenza di un sinistro stradale, in quanto tale priva, secondo lo stato delle conoscenze mediche e scientifiche, di ogni aspettativa di recupero della coscienza, ma tenuta artificialmente in vita da un sondino naso-gastrico che ne assicurava l’alimentazione e l’idratazione, e il cui tutore, nella persona del padre Beppino Englaro, dopo anni di traversie giudiziarie, si era visto riconosciuto, con provvedimento della Corte d’Appello di Milano del 25 giugno 2008, il potere di farne interrompere il trattamento di alimentazione e idratazione artificiali.

Il caso, quindi, si sarebbe caratterizzato rispetto a quello di P.W. per l’assenza di una specifica richiesta della donna, enucleata a ritroso e inferenzialmente solo mediante l’elaborazione critica della sua ipotetica volontà alla luce dei comportamenti tenuti e dei convincimenti espressi quando ella era ancora vitale e cosciente, dalla ricostruzione particolareggiata dei suoi principi, dei suoi valori, dei suoi orientamenti culturali, filosofici, religiosi. In definitiva, in questo secondo caso, non c’era stata una richiesta personale ed espressa di sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione  artificiali.

3. Non è certo un compito agevole quello di offrire un contributo chiarificatore sul tema movendo dall’orizzonte del sapere giuridico. Ne è riprova la circostanza che le due vicende dianzi brevemente ricordate abbiano costituito motivo di decisioni contrastanti [4] , e che analoghe richieste proposte da altri pazienti fossero state trattate, sostanzialmente nel medesimo arco temporale, in modo completamente difforme (emblematico il caso Nuvoli [5] ).

Schematicamente, il tema cruciale dei rapporti tra diritto penale e scelte di fine vita può presentarsi nel modo seguente: cosa, nei ‘casi difficili’, il medico deve o non deve fare?; cosa, in quegli stessi casi, il medico può o non può fare?

Un primo quesito, che si è esemplarmente posto nel caso W., è relativo ai possibili profili di responsabilità penale del medico che, accogliendo la richiesta di sospensione di ‘cure salvavita’ formulata dal paziente, lo lasci morire: si configura, in tali casi, il delitto di omicidio del consenziente?

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il fatto commesso dal medico anestesista, pur configurando il delitto previsto dall’art. 579 c.p. sul piano della ‘tipicità’ formale della fattispecie – e cioè in termini di ‘astratta configurabilità’ (sul piano obiettivo e ‘causale’, il medico pone in essere una condotta che è causa efficiente del decesso) –, fosse tuttavia non punibile poiché scriminato dalla causa di giustificazione dell’adempimento del dovere del sanitario, avente ad oggetto l’obbligo giuridico di assecondare l’espressa e univoca volontà del paziente.

Nel caso specifico, il giudice romano ha ritenuto non punibile il medico poiché la sua condotta – pur, come già detto, con-causativa della morte del paziente – sarebbe stata tenuta nell’adempimento di uno specifico dovere (art. 51 c.p.: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità”).

In altri termini, nel caso ‘Welby’ il Tribunale di Roma avrebbe ravvisato tale causa di non punibilità, assumendo che il medico avesse il dovere, giuridico oltre che deontologico-professionale, di dar corso esecutivamente al rifiuto di cure espresso dal paziente, sulla scorta dell’interpretazione ‘autonomistica’ dell’art. 32, co. 2 Cost., che vieta, in termini generali, l’imposizione coattiva di un qualsiasi trattamento sanitario. Tale disposto costituzionale, consacrando il principio di autodeterminazione terapeutica della persona, avrebbe sancito in capo al singolo un vero e proprio diritto soggettivo di libertà, al quale sarebbe corrisposta una correlativa posizione di dovere in capo al medico. Sul medico, in definitiva, sarebbe gravato il dovere giuridico di astenersi dall’intraprendere le terapie ricusate dal malato, e di interrompere quelle già in atto laddove la prosecuzione delle stesse fosse stata da quest’ultimo successivamente ricusata.

È utile mettere a fuoco i passaggi essenziali della sentenza [6] .

In primo luogo, l’immediata precettività – e non il mero carattere programmatico, secondo un’obsoleta opzione ermeneutica – dell’art. 32, co. 2 Cost., avrebbe consacrato il principio di autodeterminazione terapeutica, alla cui stregua ogni intervento sanitario è sempre condizionato dalla volontà libera e consapevole del paziente.

In secondo luogo, la sostanziale irrilevanza giuridica dell’essere o meno qualificabile, il trattamento sanitario di ventilazione assistita, come un’ipotesi di cd. ‘accanimento terapeutico’, a fronte di una espressa e consapevole manifestazione di volontà del malato a non proseguire la terapia, fosse essa ordinaria o straordinaria, di cd. sostegno vitale o meno.

In terzo luogo, la natura terapeutica in senso proprio della ventilazione assistita, anche se attinente al sostegno di funzioni vitali, posto che, diversamente opinando, anche un intervento cardiochirurgico, pure complesso, non si sarebbe potuto qualificare come intervento terapeutico in quanto anch’esso eseguito a sostegno di una funzione vitale, qual è indubbiamente quella svolta dal muscolo cardiaco.

In quarto luogo, l’irrilevanza del fatto che l’Imputato non fosse l’abituale medico curante di P.W., considerando come in ogni caso tra i due si fosse instaurato un rapporto finalizzato a un intervento a contenuto sanitario, ben individuato da medico e paziente, e cioè il distacco dal respiratore artificiale con la contestuale somministrazione di sostanze sedative.

In quinto luogo, in presenza delle condizioni sopra menzionate, il medico, al di là del prevedibilmente certo esito letale della sospensione della terapia, non si sarebbe potuto esimere dal dar corso alla volontà interruttiva del malato, anche con una condotta commissiva, quale quella concretamente tenuta dal Dott. Riccio.

La tenuta logico-giuridica della motivazione del Tribunale romano appare, prima facie, inespugnabile.

Su tale iter logico-giuridico è possibile svolgere qualche breve, e quantomeno problematica, considerazione.

4. Con riferimento all’art. 32, co. 2 Cost., va certamente riconosciuto che la letteratura giuridica e la giurisprudenza costituzionali oggi prevalenti offrono una lettura ‘autonomistica’ e ‘volontaristica’ del rapporto medico-paziente, nel senso che il precetto costituzionale riconoscerebbe, in capo al singolo, un vero e proprio diritto soggettivo perfetto di libertà terapeutica, il cui esercizio sarebbe condizione indispensabile, in assenza di situazioni di urgenza ispirate al best interest del malato incapace di esprimere la propria volontà, per l’esecuzione di qualsivoglia trattamento medico: il diniego di sottoporsi a cure o la loro interruzione rappresenterebbe quindi una facoltà riconosciuta all’individuo insuscettibile di essere ostacolata o negata, alla sola condizione che la volontà del soggetto sia stata espressa liberamente e con piena informazione.

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