DIRITTO COSTITUZIONALE E SISTEMA ECONOMICO:
IL RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
di Luigi D’Andrea
Università degli Studi di Messina

Del resto, sono precisamente i primi articoli della Carta costituzionale che inducono a considerare centrale (anzi, fondante) nel sistema costituzionale l’autonomo contributo recato (quale che ne sia la forma) alla comunità civile da ogni suo membro, chiamato a “svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale” della stessa comunità (art. 4, II c.). In questa prospettiva, il “lavoro” sul quale è fondata la Repubblica ex art. 1 Cost. non può che “assumere portata universale”, includendo “le diverse forme della ‘vita activa’ (il lavoro subordinato, il lavoro autonomo, il lavoro imprenditoriale, ecc.)”, mediante le quali “si realizza quella saldatura tra realizzazione individuale e riconoscibilità sociale su cui si gioca la capacità di progresso di una comunità” [41] ; resta irrimediabilmente al di fuori di tale fondamento il non-lavoro, il parassitismo sociale, la rendita improduttiva, la speculazione finanziaria [42] . Ed è con riferimento al “lavoro” in tale accezione ampia che la Repubblica è sussidiariamente impegnata a promuovere “le condizioni che rendano effettivo” appunto il diritto al lavoro (art. 4, I c.), rimuovendo “gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, II c.). Naturalmente, molteplici (e intrinsecamente sinergiche) sono le forme di assolvimento di un siffatto compito da parte della Repubblica: elevando il livello di istruzione dei cittadini, tutelando i soggetti deboli eliminandone o almeno riducendone la condizione di debolezza, di asimmetria, di emarginazione, certo; ma anche garantendo la effettiva libertà di accesso al mercato, mediante una politica favorevole alla concorrenza (naturalmente nel rispetto dei limiti che i “fallimenti del mercato” impongono) [43] , perché “tutti possano esercitarvi un’attività economica, svolgendo una attività lavorativa, scambiando e acquisendo diritti di proprietà su beni e servizi e avendo, al contempo, la garanzia del rispetto e della conservazione del guadagno realizzato” [44] .

Dalla riflessione fin qui sviluppata (pur nella sintesi imposta dallo spazio disponibile per la presente relazione) emerge un modello di Costituzione economica connotato dall’esigenza di individuare punti di ragionevole equilibrio tra la libertà che deve garantirsi agli attori del sistema economico (nonché al sistema del mercato ed ai suoi dinamismi) e gli interventi dell’autorità pubblica richiesti nei casi di mancata od inadeguata tutela di interessi costituzionalmente meritevoli. La ricerca dell’equilibrio esigito dall’ordinamento costituzionale tra tali due istanze (per così dire, garantista ed interventista) deve essere costantemente orientata dal principio personalista, che del principio di sussidiarietà si pone come autentica radice, secondo quanto si è accennato [45] : e dunque deve essere volta a tutelare e valorizzare l’autodeterminazione di ogni soggetto e la sua capacità di concorrere “al progresso materiale e spirituale della società” “secondo le proprie possibilità e la propria scelta” (per menzionare ancora la splendida, nella sua semplicità, formulazione dell’art. 4 Cost.), tanto nella forma dell’astensione da ogni ingerenza pubblica nella sfera economica, quanto nella forma dell’intervento sussidiario dei pubblici poteri nell’ambito della stessa. Il modello costituzionale adesso delineato appare fortemente caratterizzato da una marcata flessibilità, ben potendo storicamente implementarsi ed inverarsi in una molteplicità di assetti [46] , in relazione ad una molteplicità di variabili [47] : evoluzione culturale della comunità, indirizzi politici (che possono risultare diversi nei diversi livelli territoriali di governo), progresso tecnologico, equilibri geopolitici, situazione dell’eco-sistema… Senza contare che, accanto all’evoluzione del sistema sul piano diacronico, ben si può osservare sincronicamente una diversità di assetto tra i diversi settori e comparti entro i quali si articola il sistema economico complessivo. Insomma, anche in riferimento alle peculiari caratteristiche della costituzione economica, si può ravvisare all’interno dell’ordinamento costituzionale una dimensione processuale e dinamica che si accompagna alla (statica) dimensione dell’atto, della Carta fondamentale [48] : la Costituzione economica-atto, per fedeltà alla propria identità, non può che svilupparsi ed inverarsi come Costituzione economica-processo.
In realtà, la connotazione in senso processuale e dinamico del sistema costituzionale (anche in ordine alla sfera economica) si spiega in relazione all’esigenza, ineludibilmente riconducibile al principio di sussidiarietà, di mantenere sempre aperto (nelle due direzioni di marcia) un “canale di comunicazione” tra il sistema giuridico ed il sistema economico, strutturando il primo alla luce dei molteplici e cangianti interessi costituzionalmente rilevanti manifestati dal secondo, a sua volta inciso e plasmato ad opera del primo. Per tale via, si è ricondotti alle due dialettiche (unità/pluralismo; fatto/diritto) evocate dalla stessa locuzione “Costituzione economica” e perciò richiamate all’inizio della nostra riflessione: infatti, si è evidenziato come la garanzia (e, per altro verso, la costruzione) dell’unità del sistema giuridico debba passare attraverso l’equilibrata ed effettiva protezione dei differenziati interessi costituzionalmente rilevanti presenti nella sfera economica, nonché attraverso la tutela dell’autonomia del sistema economico complessivo; ed inoltre si è constatato come un simile risultato si possa conseguire (o almeno perseguire credibilmente) soltanto declinando in termini non dicotomici la polarità dialettica tra sfera giuridico-formale e dimensione dell’effettività (segnatamente, di natura economica).
Se, dunque, mutevoli possono (anzi, devono) essere i punti di equilibrio positivamente individuati (come si è visto, sia sul piano sincronico che diacronico) tra i due profili (positivo e negativo) che strutturano e conformano il modello di costituzione economica qui delineato, incardinato sul principio di sussidiarietà, costante deve tuttavia mantenersi (e, a giudizio di chi scrive, si è fin qui mantenuta [49] ) la caratterizzazione dell’ordinamento in termini di equilibrio, nonché l’attitudine orientativa espressa dai principi costituzionali, i quali rispetto alla dinamica dei rapporti tra l’istanza garantista e quella interventista devono fungere da elementi catalizzatori.

5. La giurisprudenza costituzionale relativa ai rapporti economici nella prospettiva delineata dal principio di sussidiarietà

È agevole comprendere come il fisiologico inveramento di tale modello di Costituzione economica richieda il fattivo contributo di tutti gli attori del sistema (naturalmente, ciascuno secondo le rispettive capacità e libere scelte) ed impegni tutti i soggetti appartenenti all’apparato dei pubblici poteri, ciascuno nell’esercizio delle proprie specifiche funzioni.
Parimenti evidente si presenta la connotazione strategica del ruolo giocato dalla Corte costituzionale: il giudice delle leggi è infatti chiamato a garantire l’equilibrata compresenza, nella legislazione (e, più in generale, nella dinamica del sistema), delle due istanze cui si è fatto fin qui riferimento, e l’attitudine delle manifestazioni autoritative soggette al suo sindacato ad offrire una congrua e bilanciata tutela dei valori costituzionali afferenti alla sfera economica. Compete dunque alla Corte costituzionale verificare che la disciplina legislativa dei rapporti economici non risulti sbilanciata, ora in direzione di un rispetto della libertà e dell’autodeterminazione dei soggetti economici eccessivo, perché tale da lasciare privi di adeguata protezione istanze di rilievo costituzionale, ora in direzione di un’incidenza nella dimensione economica ingiustificata, e perciò censurabile in ragione dell’immotivato sacrificio richiesto all’autonomia del sistema economico; naturalmente, il sindacato costituzionale relativo all’equilibrio caratterizzante le soluzioni individuate in sede normativa presuppone il controllo in ordine all’attitudine delle stesse ad offrire congrua ed effettiva protezione agli interessi che il legislatore ha inteso tutelare, per la semplice ragione che una legge inidonea a conseguire la propria ratio è sempre, in quanto tale, squilibrata (incidendo ingiustificatamente sull’interesse sacrificato). Non si trascuri di considerare come – anche nell’esercizio del sindacato di costituzionalità sulle leggi riguardanti l’attività economica – la Corte costituzionale non sia legittimata a valutare se la disposizione oggetto del giudizio costituzionale rappresenti la soluzione più ragionevole dei problemi recati dall’esperienza: se così facesse, la Corte usurperebbe le prerogative del legislatore, democraticamente eletto (e perciò politicamente responsabile davanti al corpo elettorale), sostituendo (inammissibilmente) le proprie alle valutazioni politiche del Parlamento in ordine alla scelta discrezionale di una delle (di regola molteplici) opzioni astrattamente praticabili. Piuttosto, essa, precisamente in quanto giudice, è competente a giudicare – e censurare – la non–irragionevolezza della disposizione, cioè la sua irriducibilità entro i confini segnati dal quadro costituzionale e dunque la sua incompatibilità con gli equilibri richiesti (come si è visto) dal sistema costituzionale.
Lungo la sua storia ormai più che cinquantennale, la Corte ha avuto modo di sindacare i diversi assetti dei rapporti tra sistema giuridico e sfera economica, cioè le diverse letture della Costituzione economica che si sono succedute lungo l’arco della storia repubblicana [50] , e che – si può qui osservare solo per inciso – sono state fortemente influenzate (ed in un certo senso determinate) dai principi in materia vigenti nell’ordinamento comunitario, nel quale (specialmente in seno alla sua conformazione originaria) dominante appariva (ed in una certa misura ancora appare) l’anima “garantista” e l’opzione favorevole alla libera dinamica del mercato. Se si ha riguardo all’insieme della giurisprudenza costituzionale relativa alla dimensione economica, sembra si possa rilevare che la Corte si è mossa all’interno delle coordinate (e della logica complessiva) qui rapidamente descritte, con l’intento di offrire garanzie effettive ed adeguate agli interessi di rango costituzionale afferenti alla sfera economica, ma anche attenta a non sovrapporre proprie valutazioni di natura politica agli indirizzi di politica economica adottati dagli organi di governo del sistema.
Naturalmente, in questa sede è necessario limitarsi a pochi riferimenti, che tuttavia saranno sufficienti (si spera) ad evidenziare la riconducibilità della giurisprudenza costituzionale (lo si ribadisce, secondo un approccio olistico) al modello costituzionale qui sinteticamente delineato, incardinato sul principio di sussidiarietà e (perciò) radicato nel principio personalista. E precisamente la centralità del principio personalista è efficacemente celebrata dalla sent. n. 75/1992, che individua nel volontariato, di cui sottolinea la trasversalità, cioè l’attitudine a sfuggire “a qualsiasi rigida classificazione di competenza, nel senso che può trovare spazio e si può realizzare all’interno di qualsiasi campo materiale della vita comunitaria, tanto se riservato ai poteri di regolazione e di disposizione dello Stato, quanto se assegnato alle attribuzioni delle regioni o delle province autonome (o degli enti locali)” un “modello fondamentale dell’azione positiva e responsabile dell’individuo che effettua spontaneamente e gratuitamente prestazioni personali a favore di altri individui ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità”.
Nel volontariato la Corte ravvisa “l’espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell’uomo, derivante dall’originaria identificazione del singolo con le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e dal conseguente vincolo di appartenenza attiva che lega l’individuo alla comunità degli uomini. Esso è, in altre parole, la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un’autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. Si tratta di un principio che, comportando l’originaria connotazione dell’uomo uti socius, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente”. Dunque, nel volontariato trova espressione l’attitudine, cui dalla Corte viene riconosciuta un’altissima cifra costituzionale, a concorrere, per scelta libera e spontanea della persona, alla costruzione di una rete di relazioni sociali in cui si traduce (ed in ultima analisi si risolve) il principio di solidarietà sociale: sicché il volontariato, precisamente in quanto riconducibile ai due versanti (“attivo” e “passivo”) in cui – come si è già accennato – si articola il principio personalista, partecipa della natura dei diritti fondamentali “come istanza dialettica volta al superamento del limite atomistico della libertà individuale, nel senso che di tale libertà è una manifestazione che conduce il singolo sulla via della costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra gli uomini, al di là di vincoli derivanti da doveri pubblici o da comandi dell’autorità” [51] .

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